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Il Codice della Nautica sta al passo con le esigenze del settore

Nel tempo la fisionomia della nautica ha subito diverse evoluzioni che hanno portato anche a dei cambiamenti nel Codice della Nautica e della Pesca da diporto.

Il Codice della Nautica e della Pesca da diporto è il documento normativo che regola la navigazione da diporto in Italia e stabilisce le norme di sicurezza e di comportamento che devono essere rispettate dagli armatori e dai conduttori di imbarcazioni da diporto.

Nel corso degli anni, il codice è stato oggetto di numerosi aggiornamenti per adeguarsi alle nuove esigenze del settore nautico e alle nuove tecnologie disponibili.
Ad esempio, sono stati introdotti nuovi obblighi di sicurezza, come l’obbligo di dotare le imbarcazioni di un sistema di localizzazione GPS, o di adottare specifiche procedure in caso di emergenza a bordo.

Inoltre, il codice ha subito delle modifiche per adeguarsi alle evoluzioni delle categorie di imbarcazioni e alle nuove normative europee in materia di omologazione e certificazione delle imbarcazioni da diporto.

Infine, è importante sottolineare che il codice viene periodicamente rivisto e aggiornato per garantire la massima sicurezza in mare e per tenere conto delle esigenze del settore nautico e delle nuove normative europee e internazionali.

In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati, le unità da diporto sono denominate:

  • Nave da diporto
  • Imbarcazione da diporto
  • Natanti da diporto

I Registri delle unità da diporto. Immatricolazione

Ai Registri delle unità da diporto (R.I.D.) devono essere obbligatoriamente iscritte tutte le Imbarcazioni e le Navi.
I Natanti che vi si iscrivono volontariamente passano automaticamente alla categoria delle Imbarcazioni assumendone il relativo regime giuridico.
I Registri sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi e dagli Uffici Provinciali della ex Motorizzazione Civile (MCTC) i quali al momento dell’iscrizione provvedono a rilasciare i seguenti documenti:

Licenza di navigazione: documento che certifica l’idoneità dell’imbarcazione alla navigazione relativamente alla categoria di progettazione (per le unità marcate CE) o alla certificazione dell’ente tecnico (per le unità non marcate CE).

Certificato di sicurezza: documento che attesta la rispondenza dell’unità da diporto alle disposizioni del regolamento vigente in materia di sicurezza (Decreto 478 del 5/10/99). Per le unità non marcate CE tale certificato è ottenibile solamente in seguito all’ ispezione del RINa (Registro Italiano Navale aeronautico) ed ha validità limitata alla scadenza della quale è necessario richiederne il rinnovo presso gli Uffici Marittimi o Provinciali della ex MCTC.

Le unità registrate vengono anche definite Unità immatricolate poichè all’imbarcazione viene assegnata una vera e propria matricola costituita da una sigla e un numero di identificazione (ad es. RM 411C) che dev’essere obbligatoriamente riportata in altezza di 20 cm. sulle fiancate dello scafo (sulla fiancata di dritta a prua, e sulla fiancata di sinistra a poppa).

Direttiva CE e limiti alla navigazione

Dal 17/06/1998 in base alla direttiva 94\25\CE, le unità da diporto per essere commercializzate sul territorio comunitario devono riportare il Marchio CE, il quale certifica la corrispondenza dell’unità a determinate caratteristiche costruttive richieste dal legislatore.

I Limiti di navigazione

Le unità con il marchio CE, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:

  • Categoria A: senza alcun limite;
  • Categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
  • Categoria C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
  • Categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 metri.

La forza del vento è misurabile grazie alla scala Beaufort, mentre, con il termine “Altezza significativa dell’onda” ci riferiamo all’altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d’onda osservate prendendo in esame un periodo specifico.
È lo skipper che si occupa di valutare gli elementi meteomarini, che inoltre, si assume la responsabilità di impiegare l’unità nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, secondo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario.

Comitti

Indicativo SAR

Con lo scopo di salvaguardare le vite umane in mare, è stato istituito l’indicativo SAR per i natanti da diporto – I diportisti hanno la facoltà di contraddistinguere il proprio mezzo nautico da un numero identificativo preceduto dalla sigla “ITA”, assegnato, su specifica richiesta, dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Il numero assegnato serve esclusivamente a identificare il natante nei casi di ricerca e soccorso in mare. Secondo le ultime notizie, il sistema di identificazione non è stato ancora istituito.

Denuncia di evento straordinario

Qualora durante la navigazione si verificasse un evento straordinario in relazione con riferimento all’unità o alle persone a bordo lo skipper deve farne denuncia all’autorità marittima o consolare (se all’estero) entro 3 giorni dall’arrivo in porto. L’invio può essere effettuato anche per fax o via telematica.

Qualora l’evento abbia coinvolto l’incolumità fisica delle persone, il termine è ridotto a 24 ore.

Scrivici all’indirizzo info@campellomarine.it o visita il nostro sito Rent Campello Marine

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